L’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 hanno introdotto la responsabilità per i Datori di Lavoro proprietari/utilizzatori di serbatoi in pressione a far sottoporre le stesse a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.
La comunicazione di messa in servizio di un recipiente a pressione, regolata dell’art. 6 del D.M. 329/04, deve essere presentata ad INAIL attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile nella sezione SERVIZI ONLINE sul sito INAIL www.inail.it.
In alcuni casi, come indicato all’art. 4 del D.M. 329/04, contestualmente alla comunicazione di messa in servizio del recipiente a pressione, deve essere inoltrata la richiesta di verifica di messa in servizio che sarà effettuata da un tecnico INAIL. A tal proposito, l’art. 5 del D.M. 329/04 riporta le attrezzature che risultano escluse dalla verifica della messa in servizio. Per conoscere tali attrezzature, vai alla sezione “Recipienti in pressione esclusi dalla verifica di messa in servizio“.
Per saperne di più in merito alla comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per la comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA”.
La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria e deve essere effettuata prima della messa in opera dell’attrezzatura di lavoro.
Ai sensi dell’Art 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in conformità alla periodicità stabilita nell’Allegato VII del medesimo Decreto, il Datore di Lavoro è obbligato a richiedere la prima delle verifiche periodiche utilizzando la procedura telematica di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature mediante il portale CIVA di INAIL.
La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La prima verifica periodica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura.
Per saperne di più in merito alla richiesta di prima verifica periodica sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per richiesta prima verifica periodica sul portale CIVA”.
Modalità per richiedere la prima verifica periodica:
La richiesta di prima verifica periodica, inoltrata mediante il portale CIVA di INAIL, deve essere effettuata da un tecnico INAIL almeno 45 giorni prima dello scadere della periodicità indicata all’interno dell’Allegato VII del D.lgs 81/2008.
Una volta inviata la richiesta, INAIL ha tempo 45 giorni per effettuare tale verifica o per affidare l’incarico della stessa all’Organismo Abilitato indicato nella richiesta dal Datore di Lavoro (Esempio: V.E.M. Srl).
Qualora siano passati 45 giorni senza aver ricevuto risposta da parte di INAIL, il Datore di Lavoro ha facoltà di incaricare direttamente V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello Richiesta preventivo da inviare all’indirizzo e-mail logistica.lombardia@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.
La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl.
Per i serbatoi in pressione, le verifiche periodiche successive alla prima posso essere:
Modalità per richiedere la verifica periodica successiva alla prima:
La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello Richiesta preventivo da inviare all’indirizzo e-mail logistica.lombardia@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.
La periodicità delle verifiche periodiche dei serbatoi in pressione è riportata all’interno dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In particolare, si ha quanto segue:
Al fine di procedere con la verifica periodica risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica relativa all’attrezzatura di lavoro:
L’importo della verifica periodica è identificato all’interno del Listino Ministeriale consultabile al seguente link: Tariffario Ministeriale.
In caso di mancata verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31, alla quale vanno a sommarsi le eventuali sanzioni dovute ad irregolarità sull’uso in sicurezza riscontrate dall’Ente di controllo. Tale sanzione è definita all’Art. 71 comma 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per esempio: tutti i soci delle snc, tutti i soci accomandatari delle sas, l’amministratore delle Srl o Spa e tutti gli eventuali utilizzatori dell’attrezzatura). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro e agli utilizzatori da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.