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L’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 hanno introdotto la responsabilità per i Datori di Lavoro proprietari/utilizzatori di insiemi di apparecchiature in pressione a far sottoporre le stesse a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.

Per gli insiemi di apparecchiature in pressione, la denuncia di messa in servizio è sempre obbligatoria ed è costituita da:

  • Dichiarazione di messa in servizio;
  • Verifica di messa in servizio.

Si precisa che la verifica di messa in servizio non risulta necessaria qualora gli accessori di sicurezza e i dispositivi di controllo dell’insieme siano già stati verificati da parte del competente Organismo Notificato o da parte di un Ispettorato degli Utilizzatori e l’evidenza della loro efficienza risulti riportata sulla documentazione trasmessa.

La denuncia di messa in servizio deve essere presentata ad INAIL attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi), disponibile nella sezione SERVIZI ONLINE sul sito INAIL www.inail.it, all’interno del quale, a seconda della situazione, dovrà esse compilata la procedura:

  • Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta contestuale)“, qualora non ci sia evidenza che gli accessori di sicurezza e i dispositivi di controllo dell’insieme siano stati verificati da parte del competente Organismo Notificato o da parte di un Ispettorato degli Utilizzatori;
  • Dichiarazione di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del D.M. 329/04 comma b, c, d.“, qualora ci sia evidenza che gli accessori di sicurezza e i dispositivi di controllo dell’insieme siano stati verificati da parte del competente Organismo Notificato o da parte di un Ispettorato degli Utilizzatori;

Si precisa che, durante la compilazione della procedura per la denuncia di messa in servizio all’interno del portale CIVA di INAIL, qualora  l’insieme sia di limitata complessità (n. attrezzature ≤ 10), il Datore di Lavoro ha la responsabilità di indicare, sempre all’interno della procedura, se l’insieme deve essere considerato come unità indivisibile o non deve essere considerato come unità indivisibile. Tale scelta, comporterà quanto segue:

  • Insieme considerato come unità indivisibile: a completamento della procedura di messa in servizio, viene attribuito un unico numero di matricola all’insieme. La periodicità della verifica periodica ai sensi dell’art. 71, comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., per tutte le attrezzature di lavoro costituenti l’insieme, coinciderà con la periodicità più stringente tra tutte le periodicità delle singole attrezzature di lavoro (esempio: insieme costituito da n. 3 attrezzature di lavoro di cui n. 2 attrezzature con periodicità quadriennale e n. 1 attrezzatura con periodicità triennale, la periodicità dell’insieme sarà triennale);
  • Insieme non considerato come unità indivisibile: a completamento della procedura di messa in servizio, viene attribuito un numero di matricola all’insieme e un numero di matricola ad ogni singola attrezzatura di lavoro costituenti l’insieme. In tala caso, ogni singola attrezzatura di lavoro sarà verificata, ai sensi dell’art. 71, comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., singolarmente e con la propria periodicità, come definito all’Allegato VII del medesimo Decreto.

Per saperne di più in merito alla comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per la comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA”.

Ai sensi dell’Art 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed in conformità alla periodicità stabilita nell’allegato VII del medesimo Decreto, il Datore di Lavoro è obbligato a richiedere la prima delle verifiche periodiche utilizzando la procedura telematica di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature mediante il portale CIVA di INAIL.

La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Si precisa che:

  • Nel caso di insieme non considerato indivisibile, verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l’insieme. Sarà redatta anche una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell’insieme e sul rispetto delle istruzioni per l’uso, da inserire nella banca dati informatizzata di INAIL di cui all’articolo 3, comma l del D.M 11 aprile 2011;
  • Nel caso di insieme immatricolato come un’unica unità indivisibile, e quindi considerando tutte le attrezzature dell’insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell’insieme, verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell’insieme.

La prima verifica periodica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura.

Per saperne di più in merito alla richiesta di prima verifica periodica sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per richiesta prima verifica periodica sul portale CIVA”.

 

Modalità per richiedere la prima verifica periodica:

La richiesta di prima verifica periodica, inoltrata mediante il portale CIVA di INAIL, deve essere effettuata da un tecnico INAIL almeno 45 giorni prima dello scadere della periodicità indicata all’interno dell’Allegato VII del D.lgs 81/2008.

Una volta inviata la richiesta, INAIL ha tempo 45 giorni per effettuare tale verifica o per affidare l’incarico della stessa all’Organismo Abilitato indicato nella richiesta dal Datore di Lavoro (Esempio: V.E.M. Srl).

Qualora siano passati 45 giorni senza aver ricevuto risposta da parte di INAIL, il Datore di Lavoro ha facoltà di incaricare direttamente V.E.M. Srl mediante la compilazione della seguente richiesta: Richiesta verifica periodica Gruppo GVR.

La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl.

La verifica periodica successiva alla prima è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro costituente l’insieme e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Si precisa che a conclusione della verifica periodica:

  • Verrà rilasciato un unico verbale di verifica nel caso di insieme considerato come unità indivisibile;
  • Verranno rilasciati un numero di verbali di verifica pari al numero delle attrezzature di lavoro, con medesima scadenza, costituenti l’insieme nel caso di insieme non considerato come unità indivisibile.

 

Modalità per richiedere la verifica periodica successiva alla prima:

La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl mediante la compilazione del seguente modello: Richiesta verifica periodica Gruppo GVR.

La periodicità delle verifiche periodiche di un insieme di apparecchiature in pressione è definita in funzione dell’identificazione dello stesso. In particolare, si ha quanto segue:

  • Insieme indivisibile: nel caso di insiemi UI (Unità Indivisibile), sarà presente una singola matricola che comprenderà tutte le attrezzature di lavoro costituenti l’insieme. Per determinare la periodicità dello stesso è necessario andare ad individuare le periodicità delle singole attrezzature di lavoro costituenti l’insieme. La periodicità dell’insieme sarà quindi corrispondente a quella della singola attrezzatura di lavoro avente periodicità più bassa (Esempio: n. 3 attrezzature di lavoro, facenti parte di un insieme UI, aventi periodicità biennale, quadriennale e quinquennale. La periodicità dell’insieme UI sarà quindi biennale);
  • Insieme non indivisibile: nel caso di insiemi non UI, tutte le attrezzature di lavoro costituenti l’insieme risulteranno in possesso di una propria matricola e dovranno essere verificate singolarmente in funzione della rispettiva periodicità.

Si precisa che è responsabilità del Datore di Lavoro dichiarare se l’insieme è da considerarsi indivisibile o non indivisibile al momento della denuncia di messa in servizio dello stesso. Per le periodicità delle singole attrezzature di lavoro costituenti l’insieme si rimanda alla sezione “Periodicità delle verifiche” presente all’interno delle sezioni relative alle singole attrezzature di lavoro presenti nel sito:

Al fine di procedere con la verifica periodica risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica relativa all’attrezzatura di lavoro:

  • Per le singole attrezzature di lavoro costituenti l’insieme si rimanda alla sezione “Documentazione necessaria” presente all’interno delle sezioni relative alle singole attrezzature di lavoro presenti nel sito:
  • Documentazione relativa alla certificazione dell’insieme
  • Certificati di taratura al banco per le valvole di sicurezza
  • Risultati delle prove spessimetriche eseguite sull’attrezzatura
  • Registro di controllo

L’importo della verifica periodica è identificato all’interno del Listino Ministeriale consultabile al seguente link: Tariffario Ministeriale.

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell’allegato VII del D.lgs. n. 81/2008, costituenti l’insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell’allegato II del decreto ministeriale 11 aprile 2011) considerati come Unità Indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

In caso di mancata verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31. Tale sanzione è definita all’Art. 71 comma 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

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