Impianti in Pressione

Generatori di vapore

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L’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 hanno introdotto la responsabilità per i Datori di Lavoro proprietari/utilizzatori di generatori di vapore a far sottoporre le stesse a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.

La comunicazione di messa in servizio di un generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata, regolata dell’art. 6 del D.M. 329/04, deve essere presentata ad INAIL attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile nella sezione SERVIZI ONLINE sul sito INAIL www.inail.it.

I generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata, ai senso dell’art. 4 del D.M. 329/04, sono sempre soggetti a verifica di messa in servizio, che sarà effettuata da un tecnico INAIL, fatta eccezione per le attrezzature indicate all’art. 5 comma 1 lettera d del D.M. 329/04. Per conoscere tali attrezzature, vai alla sezione “Insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio“.

Per saperne di più in merito alla comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per la comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA”.

La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria e deve essere effettuata prima della messa in opera dell’attrezzatura di lavoro.

Ai sensi dell’Art 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed in conformità alla periodicità stabilita nell’allegato VII del medesimo Decreto, il Datore di Lavoro è obbligato a richiedere la prima delle verifiche periodiche utilizzando la procedura telematica di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature mediante il portale CIVA di INAIL.

La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

La prima verifica periodica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura.

Per saperne di più in merito alla richiesta di prima verifica periodica sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per richiesta prima verifica periodica sul portale CIVA”.

 

Modalità per richiedere la prima verifica periodica:

La richiesta di prima verifica periodica, inoltrata mediante il portale CIVA di INAIL, deve essere effettuata da un tecnico INAIL almeno 45 giorni prima dello scadere della periodicità indicata all’interno dell’Allegato VII del D.lgs 81/2008.

Una volta inviata la richiesta, INAIL ha tempo 45 giorni per effettuare tale verifica o per affidare l’incarico della stessa all’Organismo Abilitato indicato nella richiesta dal Datore di Lavoro (Esempio: V.E.M. Srl).

Qualora siano passati 45 giorni senza aver ricevuto risposta da parte di INAIL, il Datore di Lavoro ha facoltà di incaricare direttamente V.E.M. Srl mediante la compilazione della seguente richiesta: Richiesta verifica periodica Gruppo GVR.

La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl.

Per i generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata, le verifiche periodiche successive alla prima posso essere:

  • Verifica periodica di funzionamento (art. 13 del D.M. 329/04) consiste :
    • nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di
      messa in servizio, nelle istruzioni d’uso del fabbricante e, ove prescritto, nell’attestazione, di cui all’articolo 4, comma 3 del D.M. 329/04, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
    • nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalità dei predetti accessori di
      sicurezza può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l’intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione.
    • nella verifica della rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l’uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.
  • Verifica periodica interna (art. 4.4 del D.M. 11/04/2011) consiste nell’esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.
  • Verifica periodica di integrità (art. 12 del D.M. 329/04) consiste  nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

 

Modalità per richiedere la verifica periodica successiva alla prima:

La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl mediante la compilazione del seguente modello: Richiesta verifica periodica Gruppo GVR.

La periodicità delle verifiche periodiche dei generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata è riportata all’interno dell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In particolare, si ha quanto segue:

  • Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). Generatori di vapor d’acqua:
    • Verifica di funzionamento: biennale
    • Verifica interna: biennale
    • Verifica di integrità: decennale

Al fine di procedere con la verifica periodica risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica relativa all’attrezzatura di lavoro:

  • Impianti denunciati ai sensi del D.M. n. 329 del 01/12/2004:
    • Dichiarazione di conformità dell’attrezzatura secondo la Direttiva PED o Direttiva Apparecchi Semplici
    • Denuncia di messa in servizio ai sensi dell’Art. 6
    • Relazione tecnica con schema di impianto recante le condizioni di installazione e di esercizio, e le misure di “sicurezza, protezione e controllo” adottate perché ritenute adeguate (Art. 6 Comma 1 Lettera b)
    • Dichiarazione di installazione conforme a quanto previsto dal manuale d’uso (Art. 6 Comma 1 Lettera c)
    • Eventuale verbale di verifica obbligatoria di messa in servizio ai sensi dell’Art. 4 Comma 1 (Art. 6 Comma 1 Lettera d)
    • Eventuale attestazione ai sensi dell’Art. 6 comma 4
    • Verbale di prima verifica periodica e scheda tecnica rilasciati da ISPESL, INAIL o da Organismo Abilitato
    • Verbali di verifica periodica rilasciati da ASL, ARPA o da Organismo Abilitato
  • Impianti denunciati ai sensi del D.M. del 21/05/1974:
    • Libretto matricolare rilasciato dalla ANCC o dall’ISPESL
    • Verbale di verifica di primo impianto rilasciato dalla ANCC o dall’ISPESL
    • Verbali di verifica periodica rilasciati da USSL, ASL, ARPA o da Organismo Abilitato
  • Impianti denunciati ai sensi del Regio Decreto n. 824 del 12/05/1927:
    • Libretto delle visite e delle prove eseguite al recipiente a pressione rilasciato dalla ANCC
    • Verbali di verifica periodica rilasciati da ANCC
    • Verbali di verifica periodica rilasciati da USSL, ASL, ARPA o da Organismo Abilitato
  • Certificati di taratura al banco per le valvole di sicurezza
  • Report con i parametri dell’acqua di alimento del generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata
  • Patentino in corso di validità del Conduttore Abilitato
  • Risultati delle prove spessimetriche eseguite sull’attrezzatura
  • Registro di controllo

L’importo della verifica periodica è identificato all’interno del Listino Ministeriale consultabile al seguente link: Tariffario Ministeriale.

In caso di mancata verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31, alla quale vanno a sommarsi le eventuali sanzioni dovute ad irregolarità sull’uso in sicurezza riscontrate dall’Ente di controllo. Tale sanzione è definita all’Art. 71 comma 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per esempio: tutti i soci delle snc, tutti i soci accomandatari delle sas, l’amministratore delle Srl o Spa e tutti gli eventuali utilizzatori dell’attrezzatura). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro e agli utilizzatori da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

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