Abbiamo raccolto le domande ricorrenti su
Tutte le attrezzature in pressione non rientranti nelle esclusioni citate all’art. 2 del D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 sono soggette alla denuncia di messa in servizio.
Tale denuncia risulta necessaria al fine di ottenere da parte di INAIL l’idoneità all’utilizzo dell’attrezzatura in pressione e, pertanto, deve essere effettuata immediatamente a seguito della sua installazione.
La denuncia di messa in servizio deve essere richiesta mediante la compilazione dell’apposito format all’interno del portale informatico CIVA di INAIL.
Tutte le attrezzature in pressione soggette alla denuncia di messa in servizio e non rientranti nelle esclusioni citate all’art. 5 comma 1 lettere b, c, d del D.M. 1 dicembre 2004 n. 329 sono soggette alla verifica di messa in servizio.
Tale verifica risulta necessaria al fine di ottenere da parte di INAIL l’approvazione della denuncia di messa in servizio dell’attrezzatura in pressione, pertanto, deve essere effettuata immediatamente a seguito della sua installazione e contestualmente alla denuncia di messa in servizio.
La verifica di messa in servizio deve essere richiesta mediante la compilazione dell’apposito format all’interno del portale informatico CIVA di INAIL.
La procedura per la denuncia e la richiesta di verifica di messa in servizio, se necessaria, viene effettuata all’interno del portale informatico CIVA di INAIL nel seguente modo:
Sono escluse dalla verifica di messa in servizio tutte le apparecchiature in pressione rientranti nell’art. 5 comma 1 lettere b, c, d del D.M. 1 dicembre 2004 n. 329, in particolare:
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*l;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L’efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
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