L’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 hanno introdotto la responsabilità per i Datori di Lavoro proprietari/utilizzatori di impianti di riscaldamento a far sottoporre le stesse a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.
La denuncia di un impianto di riscaldamento, ai sensi dell’art.18 del D.M. 01/12/1975, deve essere effettuata secondo le modalità indicate nella raccolta R2009 al punto R.4.A (specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 01/12/1975).
Il Datore di Lavoro o, in alternativa, il progettista delegato dallo stesso, provvede a presentare la denuncia del nuovo impianto di riscaldamento ad INAL territorialmente competente mediante la compilazione della procedura “Approvazione progetto (D.M. 01-12-75)” presente all’interno del servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile nella sezione SERVIZI ONLINE sul sito INAIL www.inail.it.
Tale procedura richiede la seguente documentazione che deve essere compilata e caricata all’interno della stessa come allegato:
La relazione tecnica, nonché la dichiarazione dei dati complementari e le eventuali relazioni supplementari ed il disegno dell’impianto, devono essere firmati da un tecnico abilitato secondo le disposizioni vigenti in materia.
Previo buon esito dell’esame del progetto presentato, l’impianto deve essere sottoposto da parte di INAIL all’accertamento della conformità al progetto approvato. Tale operazione deve essere effettuata mediante la compilazione della procedura “Verifica primo impianto di riscaldamento (D.M. 01-12-75)” presente all’interno del servizio telematico CIVA di INAIL. La compilazione di tale procedura comporterà l’intervento di un tecnico INAIL che provvederà ad effettuare la verifica di primo impianto. Una volta effettuata la verifica di primo impianto, il tecnico INAIL rilascerà un libretto matricolare (che assolve anche la funzione di scheda tecnica dell’impianto) all’interno del quale saranno riportate le caratteristiche dell’impianto e l’esito degli accertamenti effettuati.
Per saperne di più in merito alla compilazione della modulistica necessaria per la richiesta di immatricolazione dell’impianto di riscaldamento, vai alla sezione “Procedura per la compilazione della modulistica per la denuncia degli impianti di riscaldamento”.
Ai sensi dell’Art 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed in conformità alla periodicità stabilita nell’allegato VII del medesimo Decreto, il Datore di Lavoro è obbligato a richiedere la prima delle verifiche periodiche utilizzando la procedura telematica di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature mediante il portale CIVA di INAIL.
La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Per saperne di più in merito alla richiesta di prima verifica periodica sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per richiesta prima verifica periodica sul portale CIVA”.
Modalità per richiedere la prima verifica periodica:
La richiesta di prima verifica periodica, inoltrata mediante il portale CIVA di INAIL, deve essere effettuata da un tecnico INAIL almeno 45 giorni prima dello scadere della periodicità indicata all’interno dell’Allegato VII del D.lgs 81/2008.
Una volta inviata la richiesta, INAIL ha tempo 45 giorni per effettuare tale verifica o per affidare l’incarico della stessa all’Organismo Abilitato indicato nella richiesta dal Datore di Lavoro (Esempio: V.E.M. Srl).
Qualora siano passati 45 giorni senza aver ricevuto risposta da parte di INAIL, il Datore di Lavoro ha facoltà di incaricare direttamente V.E.M. Srl mediante la compilazione della seguente richiesta: Richiesta verifica periodica Gruppo GVR.
N.B.: si precisa che gli impianti di riscaldamento soggetti a verifica periodica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. sono solo quelli che rientrano nelle attività previste dal Decreto Ministeriale, in particolare quelli asserviti ai cosiddetti “processi produttivi”, secondo quanto riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro elencate all’art. 69, comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008. Tutti gli altri impianti sono soggetti alla sola verifica periodica da parte di ASL/ARPA.
La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl.
Per gli impianti di riscaldamento identificati come attrezzature di lavoro, ai sensi all’art. 69 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008, le verifiche periodiche successive alla prima posso essere:
Durante la verifica devono altresì essere riscontrati tutti gli eventuali interventi di riparazione/modifica intercorsi accertandone l’avvenuto rispetto secondo le indicazioni della Raccolta R. La verifica termina con l’acquisizione in copia della certificazione di costruzione e di taratura dei dispositivi di sicurezza, qualora diversi da quelli riscontrati in sede di rilascio del libretto matricolare o verifica periodica precedente.
Modalità per richiedere la verifica periodica successiva alla prima:
La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl mediante la compilazione del seguente modello: Richiesta verifica periodica Gruppo GVR.
La periodicità delle verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento è riportata all’interno dell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
In particolare, si ha quanto segue:
Al fine di procedere con la verifica periodica risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica relativa all’attrezzatura di lavoro:
L’importo della verifica periodica è identificato all’interno del Listino Ministeriale consultabile al seguente link: Listino Ministeriale.
In caso di mancata verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31, alla quale vanno a sommarsi le eventuali sanzioni dovute ad irregolarità sull’uso in sicurezza riscontrate dall’Ente di controllo. Tale sanzione è definita all’Art. 71 comma 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per esempio: tutti i soci delle snc, tutti i soci accomandatari delle sas, l’amministratore delle Srl o Spa e tutti gli eventuali utilizzatori dell’attrezzatura). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro e agli utilizzatori da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.