Impianti Elettrici

Impianti di protezione dai fulmini

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Il DPR 462/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 il giorno 8 gennaio 2002 ed entrato in vigore a seguito della Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11 marzo 2002, definisce la responsabilità del Datore di Lavoro a far sottoporre gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.

Le verifiche periodiche e straordinarie dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie qualora siano presenti le seguenti condizioni:

  • I locali interni all’edificio sulla quale è presente l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sono classificabili come “luoghi di lavoro”, così come definito all’Art. 62 del D.Lgs. 81/2008;
  • All’interno del documento di valutazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche, redatto da un Professionista iscritto all’albo in conformità a quanto previsto dalle Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10) e CEI 81-30, sia riscontrabile che tale edificio risulta non autoprotetto.

Il DPR 462/01 risulta quindi applicabile quando risulta individuabile la figura di un “lavoratore”, ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

N.B.: si fa presente che è sempre obbligatorio per il Datore di Lavoro far redigere il documento di valutazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche ad un Professionista iscritto all’albo. L’obbligatorietà della realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e delle conseguenti verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01, subentrerà esclusivamente qualora l’edificio risulti non autoprotetto.

Le verifiche periodiche dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche hanno una periodicità biennale o quinquennale a seconda della classificazione degli ambienti presenti all’interno dell’edificio sulla quale è presente tale impianto di protezione. In particolare, si ha quanto segue:

  • Periodicità biennale: Cantieri, locali adibiti ad uso medico e similari (compresi veterinari, dentisti ed estetisti dove vengono utilizzati apparecchi elettromedicali), luoghi con pericolo di esplosione, luoghi identificati con la sigla Ma.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso di Incendio) o comunque rientranti all’interno di contesti classificati Ma.R.C.I. (es. negozi ubicati all’interno dei centri commerciali) ed, in generale, in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (elencate all’interno del DPR 151/2011);
  • Periodicità Quinquennale: In tutti gli altri casi.

Al fine di procedere con la verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica:

  • Denuncia del nuovo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, con relativa matricola identificativa dello stesso assegnata da INAIL (indispensabile per il completamento della procedura obbligatoria di richiesta della verifica periodica da effettuarsi sul portale CIVA di INAIL);
  • Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico rilasciata dalla ditta installatrice o, in alternativa e solo per impianti realizzati prima del 27/03/2008, Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico rilasciata da professionista iscritto all’albo di appartenenza (Ingegnere o Perito Industriale);
  • Progetto dell’impianto elettrico redatto da un professionista inscritto all’albo. Tale documento risulta obbligatorio nei seguenti casi:
    • Impianto elettrico realizzato prima del 27/03/2008: il progetto dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche risulta obbligatorio qualora sussista anche solo una delle seguenti condizioni:
      • edifici con volume > 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica
      • edifici aventi altezza > 5 m.

 

  • Impianto elettrico realizzato a partire dal 27/03/2008: il progetto dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche risulta obbligatorio per edifici con volume > 200 m3
  • Documento di classificazione del rischio dovuto alle scariche atmosferiche redatto, ai sensi delle Norme CEI EN 62305 (CEI 81-10) e CEI 81-30, da Professionista iscritto all’albo;
  • Registro delle verifiche periodiche redatto ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 81/2008 (da non confondere con le verifiche ispettive ai sensi del DPR 462/01):

N.B.: per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche realizzati prima del 27/03/2008 che abbiano subito interventi di modifica, ampliamento, trasformazione, ecc. in data successiva al 27/03/2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008), subentrerà l’obbligo di progetto qualora sia riscontrabile anche la sola condizione di edificio con volume > 200 m3.

Attività commerciali:

Negozio, albergo, cinema, bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, gelateria, farmacia, stabilimento balneare, libreria, agenzia, armeria, galleria d’arte, lavanderia, tabaccheria, tintoria, discoteca, enoteca, videoteca, biblioteca, paninoteca, palestra, centro sportivo, ufficio, ecc.

Attività agricole:

Azienda agricola, cascina, centro di allevamento bestiame, centro di allevamento cani, centro di allevamento cavalli, caseificio, azienda vinicola, ecc.

Attività industriali:

Fabbrica, industria (chimica, siderurgica, dei trasporti, ecc.), stabilimento di produzione, acciaieria, stamperia, raffineria di petrolio e gas, impianto estrattivo, fonderia, cantiere edile, ecc.

Ambienti medici:

Ambulatorio medico, studio medico, studio dentistico, studio odontoiatrico, centro estetico, farmacia, ospedale, punto prelievi, clinica, ecc.

Impianti di produzione di energia elettrica:

Centrale elettrica, impianto fotovoltaico, impianto eolico, centrale idroelettrica, centrale nucleare, impianto di cogenerazione, centrale maremotrice, centrale termoelettrica, ecc.

Pubblica amministrazione:

Municipio, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola superiore, biblioteca comunale, università, magazzino comunale, parco pubblico, palestra comunale, centro sportivo comunale, ufficio amministrativo, caserma dei vigili urbani, caserma dei carabinieri, caserma dei vigili del fuoco, caserma militare, porto marittimo, aeroporto, ecc.

Edifici condominiali:

Condominio residenziale, condominio industriale, condominio commerciale, ecc.

È possibile richiedere la verifica periodica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello “Richiesta preventivo” da inviare all’indirizzo e-mail impiantielettrici@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.

Si informa che in occasione della verifica periodica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, il Datore di Lavoro ha l’obbligo, per Legge, di effettuare la richiesta di tale verifica ad INAIL mediante la compilazione della procedura “Comunicazione Organismo Abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” sull’apposito portale CIVA di INAIL. All’interno di tale procedura, sarà possibile incaricare V.E.M. Srl all’esecuzione della verifica.

Per saperne di più in merito alla compilazione della procedura sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Portale CIVA di INAIL – Impianti Elettrici

L’importo della verifica dell’impianto di messa a terra è identificato all’interno del listino unico riportato all’interno del Decreto ISPESL del 07/07/05, come espressamente indicato all’Art. 36 del Decreto-Legge n. 162/19.

In caso di mancata verifica periodica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1972,80. Tale sanzione è definita all’Art. 86 co. 1 e 3 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

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