Impianti Elettrici

Impianti ATEX

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Il DPR 462/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 il giorno 8 gennaio 2002 ed entrato in vigore a seguito della Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11 marzo 2002, definisce la responsabilità del Datore di Lavoro a far sottoporre gli impianti elettrici installati all’interno di luoghi con pericolo di esplosione (impianti ATEX) a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.

Le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ATEX ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie qualora siano presenti le seguenti condizioni:

  • I locali all’interno dei quali risultano presenti impianti ATEX sono classificabili come “luoghi di lavoro”, così come definito all’Art. 62 del D.Lgs. 81/2008;
  • All’interno del documento di classificazione delle zone pericolose, redatto da un Professionista iscritto all’albo in conformità a quanto previsto dalle Norme CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88), sia riscontrabile che i luoghi, all’interno dei quali sono presenti impianti ATEX, risultano classificati come zone 0, 1 (Gas) o 20, 21 (Polveri).

Il DPR 462/01 risulta quindi applicabile quando risulta individuabile la figura di un “lavoratore”, ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

N.B.: si fa presente che è sempre obbligatorio per il Datore di Lavoro far redigere il documento di classificazione delle zone pericolose ad un Professionista iscritto all’albo qualora, all’interno dei locali dell’edificio, siano presenti o vengano impiegate sostanze/materiali che possono generare atmosfere esplosive (Gas e Polveri). L’obbligatorietà della realizzazione di un impianto ATEX subentrerà esclusivamente qualora il documento di classificazione delle zone pericolose definisca la presenza di zone 0, 1, 2 per i gas o 20, 21, 22 per le polveri. Le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 saranno obbligatorie solo per impianti ATEX installati all’interno di luoghi classificati come zone 0, 1 (Gas) o 20, 21 (Polveri).

Le verifiche periodiche degli impianti ATEX hanno sempre periodicità biennale.

Al fine di procedere con la verifica dell’impianto ATEX risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica:

  • Documento di omologazione dell’impianto ATEX rilasciato da ASL/ATS o ARPA territorialmente competente;
  • Dichiarazione che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte ai sensi della Legge 186/68 nel caso di impianto realizzato prima del 13/03/1990;
  • Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 nel caso di impianto realizzato tra il 13/03/1990 e il 26/03/2008;
  • Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 nel caso di impianto realizzato a partire dal 27/03/2008;
  • Progetto ai sensi della Legge 46/90 e del D.M. 37/08, debitamente firmato da professionista abilitato;
  • Eventuali precedenti verbali di verifiche rilasciati dall’Ente/Organismo verificatore;
  • Classificazione delle zone pericolose [0,1 e 2 per gas, vapori e nebbie secondo CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e 20, 21 e 22 per polveri secondo CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88)], con indicazioni circa forma e dimensioni delle zone, mediante l’uso di planimetrie e di elaborati grafici anche di dettaglio, che comprenda tra l’altro:
    • elenco delle sostanze pericolose presenti con le loro caratteristiche chimico-fisiche (stato fisico, limiti di esplodibilità, temperatura di infiammabilità e di accensione, densità relativa all’aria, conducibilità elettrica e granulometria se si tratta di polveri, ecc.);
    • dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell’ambiente;
    • individuazione delle sorgenti d’emissione;
  • Caratteristiche dell’impianto di processo: descrizione sintetica per comprenderne le caratteristiche ed il funzionamento;
  • Tipi e caratteristiche degli impianti di sicurezza adoperati o di sistemi specifici (pressurizzazione, controllo dell’esplodibilità o temperatura dell’atmosfera, ecc), attraverso l’impiego di schemi, planimetrie, anche di dettaglio;
  • Elenco dei componenti, circuiti e sistemi impiegati con loro specifiche tecniche (certificati di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il DPR 126/98, dichiarazioni del costruttore, gruppi e classi di temperatura, ecc.);
  • Documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti;
  • Provvedimenti contro l’accumulo delle cariche elettrostatiche;
  • Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
  • Registro dei controlli, previsti dalle norme in presenza dell’adozione di particolari sistemi (pressurizzazione, ecc.);
  • Documento sulla protezione contro le esplosioni (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Attività commerciali:

Negozio, albergo, cinema, bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, gelateria, farmacia, stabilimento balneare, libreria, agenzia, armeria, galleria d’arte, lavanderia, tabaccheria, tintoria, discoteca, enoteca, videoteca, biblioteca, paninoteca, palestra, centro sportivo, ufficio.

Attività agricole:

Azienda agricola, cascina, centro di allevamento bestiame, centro di allevamento cani, centro di allevamento cavalli, caseificio, azienda vinicola.

Attività industriali:

Fabbrica, industria (chimica, siderurgica, dei trasporti, ecc.), stabilimento di produzione, acciaieria, stamperia, raffineria di petrolio e gas, impianto estrattivo, fonderia, cantiere edile.

Ambienti medici:

Ambulatorio medico, studio medico, studio dentistico, studio odontoiatrico, centro estetico, farmacia, ospedale, punto prelievi, clinica.

Impianti di produzione di energia elettrica:

Centrale elettrica, impianto fotovoltaico, impianto eolico, centrale idroelettrica, centrale nucleare, impianto di cogenerazione, centrale maremotrice, centrale termoelettrica.

Pubblica amministrazione:

Municipio, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola superiore, biblioteca comunale, università, magazzino comunale, parco pubblico, palestra comunale, centro sportivo comunale, ufficio amministrativo, caserma dei vigili urbani, caserma dei carabinieri, caserma dei vigili del fuoco, caserma militare, porto marittimo, aeroporto.

Edifici condominiali:

Condominio residenziale, condominio industriale, condominio commerciale

È possibile richiedere la verifica periodica dell’impianto ATEX a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello “Richiesta preventivo” da inviare all’indirizzo e-mail impiantielettrici@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.

Si informa che in occasione della verifica periodica dell’impianto ATEX, il Datore di Lavoro ha l’obbligo, per Legge, di effettuare la richiesta di tale verifica ad INAIL mediante la compilazione della procedura “Comunicazione Organismo Abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” sull’apposito portale CIVA di INAIL. All’interno di tale procedura, sarà possibile incaricare V.E.M. Srl all’esecuzione della verifica.

Per saperne di più in merito alla compilazione della procedura sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Portale CIVA di INAIL – Impianti Elettrici

L’importo della verifica dell’impianto di messa a terra è identificato all’interno del listino unico riportato all’interno del Decreto ISPESL del 07/07/05, come espressamente indicato all’Art. 36 del Decreto-Legge n. 162/19.

In caso di mancata verifica periodica dell’impianto ATEX ai sensi del DPR 462/01 è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40. Tale sanzione è definita all’Art. 296 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.