Il DPR 462/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 il giorno 8 gennaio 2002 ed entrato in vigore a seguito della Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11 marzo 2002, definisce la responsabilità del Datore di Lavoro a far sottoporre gli impianti elettrici installati all’interno di luoghi con pericolo di esplosione (impianti ATEX) a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.
Le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ATEX ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie qualora siano presenti le seguenti condizioni:
Il DPR 462/01 risulta quindi applicabile quando risulta individuabile la figura di un “lavoratore”, ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
N.B.: si fa presente che è sempre obbligatorio per il Datore di Lavoro far redigere il documento di classificazione delle zone pericolose ad un Professionista iscritto all’albo qualora, all’interno dei locali dell’edificio, siano presenti o vengano impiegate sostanze/materiali che possono generare atmosfere esplosive (Gas e Polveri). L’obbligatorietà della realizzazione di un impianto ATEX subentrerà esclusivamente qualora il documento di classificazione delle zone pericolose definisca la presenza di zone 0, 1, 2 per i gas o 20, 21, 22 per le polveri. Le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 saranno obbligatorie solo per impianti ATEX installati all’interno di luoghi classificati come zone 0, 1 (Gas) o 20, 21 (Polveri).
Le verifiche periodiche degli impianti ATEX hanno sempre periodicità biennale.
Al fine di procedere con la verifica dell’impianto ATEX risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica:
Attività commerciali:
Negozio, albergo, cinema, bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, gelateria, farmacia, stabilimento balneare, libreria, agenzia, armeria, galleria d’arte, lavanderia, tabaccheria, tintoria, discoteca, enoteca, videoteca, biblioteca, paninoteca, palestra, centro sportivo, ufficio.
Attività agricole:
Azienda agricola, cascina, centro di allevamento bestiame, centro di allevamento cani, centro di allevamento cavalli, caseificio, azienda vinicola.
Attività industriali:
Fabbrica, industria (chimica, siderurgica, dei trasporti, ecc.), stabilimento di produzione, acciaieria, stamperia, raffineria di petrolio e gas, impianto estrattivo, fonderia, cantiere edile.
Ambienti medici:
Ambulatorio medico, studio medico, studio dentistico, studio odontoiatrico, centro estetico, farmacia, ospedale, punto prelievi, clinica.
Impianti di produzione di energia elettrica:
Centrale elettrica, impianto fotovoltaico, impianto eolico, centrale idroelettrica, centrale nucleare, impianto di cogenerazione, centrale maremotrice, centrale termoelettrica.
Pubblica amministrazione:
Municipio, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola superiore, biblioteca comunale, università, magazzino comunale, parco pubblico, palestra comunale, centro sportivo comunale, ufficio amministrativo, caserma dei vigili urbani, caserma dei carabinieri, caserma dei vigili del fuoco, caserma militare, porto marittimo, aeroporto.
Edifici condominiali:
Condominio residenziale, condominio industriale, condominio commerciale
È possibile richiedere la verifica periodica dell’impianto ATEX a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello “Richiesta preventivo” da inviare all’indirizzo e-mail impiantielettrici@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.
Si informa che in occasione della verifica periodica dell’impianto ATEX, il Datore di Lavoro ha l’obbligo, per Legge, di effettuare la richiesta di tale verifica ad INAIL mediante la compilazione della procedura “Comunicazione Organismo Abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” sull’apposito portale CIVA di INAIL. All’interno di tale procedura, sarà possibile incaricare V.E.M. Srl all’esecuzione della verifica.
Per saperne di più in merito alla compilazione della procedura sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Portale CIVA di INAIL – Impianti Elettrici”
L’importo della verifica dell’impianto di messa a terra è identificato all’interno del listino unico riportato all’interno del Decreto ISPESL del 07/07/05, come espressamente indicato all’Art. 36 del Decreto-Legge n. 162/19.
In caso di mancata verifica periodica dell’impianto ATEX ai sensi del DPR 462/01 è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40. Tale sanzione è definita all’Art. 296 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.