Impianti Elettrici

Impianti di messa a terra

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Il DPR 462/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 il giorno 8 gennaio 2002 ed entrato in vigore a seguito della Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 11 marzo 2002, definisce la responsabilità del Datore di Lavoro a far sottoporre gli impianti di messa a terra a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.

Le verifiche periodiche e straordinarie dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie in tutti quei luoghi classificabili come “luoghi di lavoro”, così come definito all’Art. 62 del D.Lgs. 81/2008.

Il DPR 462/01 risulta quindi applicabile quando risulta individuabile la figura di un “lavoratore”, ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra hanno una periodicità biennale o quinquennale a seconda della classificazione degli ambienti. In particolare, si ha quanto segue:

  • Periodicità biennale: Cantieri, locali adibiti ad uso medico e similari (compresi veterinari, dentisti ed estetisti dove vengono utilizzati apparecchi elettromedicali), luoghi con pericolo di esplosione, luoghi identificati con la sigla Ma.R.C.I. (Maggior Rischio in Caso di Incendio) o comunque rientranti all’interno di contesti classificati Ma.R.C.I. (es. negozi ubicati all’interno dei centri commerciali) ed, in generale, in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (elencate all’interno del DPR 151/2011);
  • Periodicità quinquennale: In tutti gli altri casi.

Le verifiche all’interno degli ambienti ad uso medico risultano necessarie al fine di evitare il rischio di macroshock e microshock per il paziente nel caso di impiego di apparecchiature elettromedicali con parti metalliche applicate allo stesso. I tipici ambienti ad uso medico sono:

  • Punto prelievi;
  • Ambulatorio medico;
  • Studio dentistico odontoiatrico;
  • Studio medico;
  • Poliambulatorio medico;
  • Ospedale;
  • Casa di cura per anziani;
  • Clinica veterinaria;
  • Centro estetico (qualora siano impiegate apparecchiature elettromedicali con parti metalliche applicate al paziente).

 Affinché un locale sia definito “medico” risulta necessario che lo stesso sia classificato, ai sensi della Norma CEI 64-8/710 (attualmente in vigore), come:

  • Locale di Gruppo 0, nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate e dove la discontinuità (il guasto) dell’alimentazione non può causare rischio per la vita del paziente.
  • Locale di Gruppo 1, dove la discontinuità (il guasto) dell’alimentazione non può causare rischio per la vita del paziente e nel quale le parti applicate sono destinate a essere utilizzate nel modo seguente:
    • esternamente,
    • invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, a eccezione di quelle specificate per il gruppo 2.
  • Locale di Gruppo 2, nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali:
    • interventi intracardiaci,
    • operazioni chirurgiche,
    • trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita;

oppure che lo stesso sia classificato, ai sensi della vecchia Norma CEI 64-4 (in vigore fino al 31/08/2001), come:

  • Camera di degenza;
  • Ambulatorio medico di tipo B;
  • Ambulatorio medico di tipo A;
  • Locale di chirurgia;
  • Locale per sorveglianza o terapia intensiva;
  • Locale per esami di fisiopatologia;
  • Locale per idroterapia;
  • Locale per terapia fisica;
  • Locale per radiologia;
  • Locale per anestesia.

Nel caso di cliniche veterinarie, secondo quanto previsto dall’Allegato P della Guida CEI 64-56, la classificazione dei locali ad uso medico è così definita:

  • Locali di gruppo 0 veterinario (clinica e diagnostica non strumentale);
  • Locali di gruppo 1 veterinario (clinica e diagnostica strumentali e terapia chirurgica).

La responsabilità della classificazione dei locali ad uso medico è di competenza del Direttore Sanitario della struttura.

Si precisa inoltre che la sola verifica dell’impianto di messa a terra all’interno dei locali ad uso medico non è sufficiente al fine di ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, pertanto, oltre alla stessa, risulta necessario effettuare anche le verifiche periodiche ordinarie sulle apparecchiature elettromedicali impiegate all’interno del locale. A tal proposito si rimanda alla sezione verifiche Attrezzature Elettromedicali.

Al fine di procedere con la verifica dell’impianto di messa a terra risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica relativa all’impianto elettrico:

  • Denuncia del nuovo impianto di messa a terra, con relativa matricola identificativa dello stesso assegnata da INAIL (indispensabile per il completamento della procedura obbligatoria di richiesta della verifica periodica da effettuarsi sul portale CIVA di INAIL);
  • Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico rilasciata dalla ditta installatrice o, in alternativa e solo per impianti realizzati prima del 27/03/2008, Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico rilasciata da professionista iscritto all’albo di appartenenza (Ingegnere o Perito Industriale);
  • Progetto dell’impianto elettrico redatto da un professionista inscritto all’albo. Tale documento risulta obbligatorio nei seguenti casi:
    • Impianto elettrico realizzato prima del 27/03/2008: il progetto dell’impianto elettrico risulta obbligatorio qualora sussista anche solo una delle seguenti condizioni:
      • la superficie dell’immobile risulta > 200 m2;
      • la tensione di alimentazione dell’impianto elettrico risulta superiore ai 1.000V;
      • all’interno dell’immobile sono presenti luoghi ATEX e/o a Maggior Rischio in Caso di Incendio (Ma.R.C.I.).
    • Impianto elettrico realizzato a partire dal 27/03/2008: il progetto dell’impianto elettrico risulta sempre obbligatorio.
  • Registro delle verifiche periodiche redatto ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs. 81/2008 (da non confondere con le verifiche ispettive ai sensi del DPR 462/01):

N.B.: per impianti elettrici realizzati prima del 27/03/2008 che abbiano subito interventi di modifica, ampliamento, trasformazione, ecc. in data successiva al 27/03/2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008), subentrerà l’obbligo di progetto.

Attività commerciali:

Negozio, albergo, cinema, bar, ristorante, trattoria, pizzeria, pasticceria, gelateria, farmacia, stabilimento balneare, libreria, agenzia, armeria, galleria d’arte, lavanderia, tabaccheria, tintoria, discoteca, enoteca, videoteca, biblioteca, paninoteca, palestra, centro sportivo, ufficio, ecc.

Attività agricole:

Azienda agricola, cascina, centro di allevamento bestiame, centro di allevamento cani, centro di allevamento cavalli, caseificio, azienda vinicola, ecc.

Attività industriali:

Fabbrica, industria (chimica, siderurgica, dei trasporti, ecc.), stabilimento di produzione, acciaieria, stamperia, raffineria di petrolio e gas, impianto estrattivo, fonderia, cantiere edile, ecc.

Ambienti medici:

Ambulatorio medico, studio medico, studio dentistico, studio odontoiatrico, centro estetico, farmacia, ospedale, punto prelievi, centro veterinario, clinica, ecc.

Impianti di produzione di energia elettrica:

Centrale elettrica, impianto fotovoltaico, impianto eolico, centrale idroelettrica, centrale nucleare, impianto di cogenerazione, centrale maremotrice, centrale termoelettrica, ecc.

Pubblica amministrazione:

Municipio, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola superiore, biblioteca comunale, università, magazzino comunale, parco pubblico, palestra comunale, centro sportivo comunale, ufficio amministrativo, caserma dei vigili urbani, caserma dei carabinieri, caserma dei vigili del fuoco, caserma militare, porto marittimo, aeroporto, ecc.

Edifici condominiali:

Condominio residenziale, condominio industriale, condominio commerciale, ecc.

È possibile richiedere la verifica periodica dell’impianto di messa a terra a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello “Richiesta preventivo” da inviare all’indirizzo e-mail impiantielettrici@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.

Si informa che in occasione della verifica periodica dell’impianto di messa a terra, il Datore di Lavoro ha l’obbligo, per Legge, di comunicare ad INAIL l’Organismo Abilitato incaricato (V.E.M. Srl) mediante la compilazione della procedura “Comunicazione Organismo Abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)” sull’apposito portale CIVA di INAIL. All’interno di tale procedura, sarà possibile incaricare V.E.M. Srl all’esecuzione della verifica.

Per saperne di più in merito alla compilazione della procedura sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Portale CIVA di INAIL – Impianti Elettrici

 

L’importo della verifica dell’impianto di messa a terra è identificato all’interno del listino unico riportato all’interno del Decreto ISPESL del 07/07/05, come espressamente indicato all’Art. 36 del Decreto-Legge n. 162/19.

In caso di mancata verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1972,80. Tale sanzione è definita all’Art. 86 co. 1 e 3 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

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