L’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011 hanno introdotto la responsabilità per i Datori di Lavoro proprietari/utilizzatori di scale aeree a far sottoporre le stesse a verifica periodica da parte di Enti Abilitati.
La comunicazione di messa in servizio di una scala aerea, in base a quanto previsto dall’Art. 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) coordinato con il D.Lgs. 179/2016, deve essere presentata ad INAIL attraverso il servizio telematico CIVA di INAIL (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile nella sezione SERVIZI ONLINE sul sito INAIL www.inail.it. Per saperne di più in merito alla comunicazione di messa in servizio sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per la comunicazione di messa in servizio di una attrezzatura di lavoro”.
La comunicazione di messa in servizio è obbligatoria e deve essere effettuata, una sola volta, precedentemente alla prima messa in opera dell’attrezzatura di lavoro.
Ai sensi dell’Art 71, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in conformità alla periodicità stabilita nell’Allegato VII del medesimo Decreto, il Datore di Lavoro è obbligato a richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale INAL competente.
La prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La prima verifica periodica prevede anche la redazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura.
Modalità per richiedere la prima verifica periodica:
Dal 27 maggio 2019, la richiesta di prima verifica periodica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA che INAIL ha implementato per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto all’utenza.
Per saperne di più in merito alla richiesta di prima verifica periodica sul portale CIVA di INAIL, vai alla sezione “Procedura per richiesta prima verifica periodica sul portale CIVA”.
Qualora siano passati 45 giorni senza che sia stata eseguita la verifica da parte di INAIL, il Datore di Lavoro ha facoltà di incaricare direttamente V.E.M. SRL mediante la compilazione del modello Richiesta preventivo da inviare all’indirizzo e-mail logistica.lombardia@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.
INAIL avrà comunque facoltà di affidare a V.E.M. Srl il servizio di verifica mediante opportuna comunicazione inviata tramite PEC alla stessa.
La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl.
La verifica periodica successiva alla prima è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Modalità per richiedere la verifica periodica successiva alla prima:
La verifica periodica successiva alla prima può essere richiesta direttamente a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello Richiesta preventivo da inviare all’indirizzo e-mail logistica.lombardia@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.
La periodicità delle verifiche periodiche delle scale aeree è riportata all’interno dell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
In particolare, si ha quanto segue:
Attrezzatura di lavoro |
Periodicità |
Scale aeree ad inclinazione variabile |
Annuale |
Al fine di procedere con la verifica periodica risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica relativa all’attrezzatura di lavoro:
L’importo della verifica periodica è identificato all’interno del Listino Ministeriale consultabile al seguente link: Listino Ministeriale.
In caso di mancata verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31. Tale sanzione è definita all’Art. 71 comma 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e si applica a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di Legge è a carico del Datore di Lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di Legge è una inadempienza che viene contestata al Datore di Lavoro da parte di ASL/ATS/ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il Datore di Lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.