V.E.M. Srl, è Organismo di Ispezione di tipo “A” specializzato nell’effettuazione delle verifiche periodiche dei dispositivi di ancoraggio anticaduta (Linee Vita) in conformità alla Norma UNI 11560:2014.

Le Linee Vita, regolamentate dalle Norme  UNI EN 795, UNI 11578 e UNI 11560, sono sistemi di sicurezza anticaduta, formati da 2 o più punti di ancoraggio uniti da un cavo in acciaio inossidabile in tensione, posti su coperture atte a migliorare la sicurezza degli operatori che svolgono lavori in quota.

Specifiche Leggi regionali introducono l’obbligo di installazione di linee vita su coperture e tetti ad alta quota e definiscono i criteri di manutenzione e verifica periodica finalizzata a:

  • Verificare la corretta funzionalità dell’impianto, con lo scopo di controllare che la struttura non abbia subito danni, manomissioni o cadute occultate;
  • Evitare che il proprietario o il responsabile della sicurezza siano tenuti a rispondere sia civilmente che penalmente in caso di incidente sul lavoro dovuto a caduta dall’alto.

In particolare, è presente quanto segue:

  • Lombardia: Decreto Regione Lombardia del 14/01/2009, n. 119 – Circolare Regionale del 23/01/2004, n. 4.
  • Liguria: Legge Regionale del 17 dicembre 2012 , n. 43 e Modifiche – integrazioni alla Legge Regionale del 15 febbraio 2010, n. 5.
  • Piemonte: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 maggio 2016, n. 6/R.
  • Emilia Romagna: Deliberazione Assemblea Legislativa del 17 dicembre 2013, n. 149 – Legge Regionale del 18 luglio 2014, n. 17, Art. 47 – Deliberazione della Giunta Regionale del 15 giugno 2015, n. 699.
  • Veneto: Legge Regionale del 16 marzo 2015 n. 4 (BUR n. 27/2015) – Deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2012 n. 97 – ALLEGATO A alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012 – ALLEGATO B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012 – Legge Regionale del 26 giugno 2008 n. 4.
  • Toscana: Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 – Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 dicembre 2013, n. 75/R – Legge Regionale del 23 dicembre 2003, n. 64.
  • Marche: Legge Regionale del 22 aprile 2014, n. 7.
  • Umbria: Regolamento Regionale del 5 dicembre 2014, n.5 –  Legge Regionale del 17 Settembre 2013, n.16 – Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2011, n. 1284
  • Campania: Legge Regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania”.
  • Sicilia: Assessorato della salute circolare 23 luglio 2013, n. 1304 – Indicazioni per l’applicazione del Decreto dell’Assessorato regionale della salute del 5 settembre 2012 – Assessorato della salute decreto del 5 settembre 2012, n. 1754.
  • Provincia Autonoma di Trento: Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/- Leg. – Legge Provinciale 9 febbraio 2007, n. 3.
  • Friuli Venezia Giulia: Legge Regionale del 16 ottobre 2015, n. 24.
  • Comune di Torino: Regolamento Edilizio del 16/10/2023.

Si precisa che tali disposizioni, applicabili sia alle nuove costruzioni che agli edifici esistenti, introducono l’obbligo di installazione di linee vita e definiscono i criteri di manutenzione e verifica periodica non solo per quanto concerne l’edilizia, ma anche per una vasta gamma di lavori eseguiti sui tetti e ad elevate altitudini, come ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici.

Ogni Linea Vita o sistema di ancoraggio, deve essere ispezionato ad intervalli regolari secondo le raccomandazioni dal fabbricante. Tuttavia, le normative vigenti riportano le seguenti periodicità:

  • Nel caso di sistemi rimovibili e temporanei, essendo rientranti nella categoria dei DPI secondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 (D.lgs. 81/2008), la periodicità di ispezione indicata è sempre di almeno una volta ogni 12 mesi.
  • Nel caso di linee vita di tipo permanente, la periodicità indicata varia a seconda se siano vecchi impianti con dispositivi a norma UNI EN 795 oppure nuovi impianti a norma UNI 11578:
    • Impianti realizzati ai sensi della Norma UNI EN 795:
      • Periodicità ispezioni visive: 1 anno;
      • Periodicità ispezioni agli ancoraggi: 5 anni.
    • Impianti realizzati ai sensi della Norma UNI 11578:
      • Periodicità ispezioni visive: 2 anni; 
      • Periodicità ispezioni agli ancoraggi: 4 anni.

Si precisa che, indipendentemente dalla normativa di riferimento, si consigliano comunque ispezioni visive annuali o anche con frequenza maggiore qualora le condizioni ambientali o di lavoro lo richiedono.

 

 

Al fine di procedere con la verifica periodica risulta necessario che sia presente in loco la seguente documentazione tecnica:

  • Elaborato Tecnico del Sistema di Ancoraggio Anticaduta.

Tale documento, che può assumere nomi diversi a seconda della Regione di riferimento (ad esempio, Elaborato Tecnico della Copertura, Elaborato Tecnico Dei Punti di Ancoraggio, Fascicolo Tecnico, ecc.), deve riportare quanto segue:

  • le vie di accesso;
  • i DPI da utilizzare;
  • le istruzioni di impiego del sistema;
  • le modalità di manutenzione, ispezione e/o collaudo;
  • i soggetti responsabili quali il proprietario, il tecnico progettista, l’installatore, il verificatore della tenuta strutturale;
  • eventuali eventi accidentali e/o modifiche apportate al sistema;
  • elaborati tecnici, quali:
    • elaborato grafico del sistema firmato dal progettista con indicati percorsi e punti di accesso sicuri, le zone sicure, i bordi a rischio caduta ed eventuali zone non accessibili con il sistema di ancoraggio;
    • relazione tecnica operativa firmata dal progettista che indica le modalità di utilizzo del sistema comprese le tipologie e le dimensioni dei DPI abbinati;
    • relazione di calcolo strutturale firmata da tecnico strutturista abilitato (in genere un ingegnere) che attesti che le strutture ed i fissaggi impiegati siano in grado di sopportare le sollecitazioni di un sistema anticaduta. In alternativa, e se lo prevede il fabbricante, una prova di collaudo strutturale eseguita con le modalità indicate e riportante l’esito positivo;
    • manuali di uso e installazione dei dispositivi anticaduta;
    • dichiarazione di corretta posa dell’installatore;
    • registro delle ispezioni e delle manutenzioni straordinarie e il registro degli accessi con la firma per presa visione da parte di chiunque acceda in quota mediante sistema anticaduta.
    • se il sistema li prevedere, manuale e registro delle ispezioni dei DPI fissi messi a disposizione dal proprietario (vedi ad esempio retrattili su baie di carico permanenti).
    • il cartello in corrispondenza di ogni punto di accesso che richiami, quantomeno, a prendere visione del fascicolo tecnico.
    • piano di soccorso e recupero, soprattutto se il sistema è a “caduta trattenuta” e non impedita.

La mancanza di uno o più dei documenti sopra elencati potrebbe impedire l’ispezione visiva.

 

È possibile richiedere la verifica periodica della Linea Vita a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello “richiesta preventivo” da inviare all’indirizzo e-mail info@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.

L’importo relativo all’effettuazione delle verifiche delle Linee Vita è definito da un nostro listino interno dedicato.

Nel caso di mancata verifica della Linea Vita, in caso di incidente sul lavoro conseguente a caduta dall’alto, il proprietario o il responsabile della sicurezza sono tenuti a rispondere sia civilmente che penalmente in quanto, come richiesto dal D.lgs. 81/2008 e dalle Leggi vigenti, non hanno provveduto ad adottare le misure necessarie atte ad eliminare o ridurre al minimo i potenziali rischi relativi ai lavori in quota e, pertanto, di cadute dall’alto.