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V.E.M. Srl, è Organismo di Ispezione di tipo “A” specializzato nell’effettuazione delle verifiche periodiche dei Sistemi di Protezione dell’Interfaccia (SPI) negli impianti fotovoltaici, in conformità alla delibera ARERA del 22 dicembre 2016.

A seguito della Deliberazione 786/2016/R/EEL del 22 dicembre 2016 da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), divenuta a partire dal 1 gennaio 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), i soggetti proprietari di impianti fotovoltaici sono obbligati ad eseguire le verifiche dei Sistemi di protezione di Interfaccia (SPI) in conformità a quanto previsto dalla Variante 2 della Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G della nuova edizione della Norma CEI 0-21.

 

Le verifiche dei Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) vanno effettuate mediante apposita cassetta prova relè qualora sia presente il sistema di protezione esterno.

Se invece l’interfaccia è integrata negli inverter, la prova va eseguita attraverso la funzione autotest degli inverter stessi.

A conclusione di ogni verifica, gli esiti delle operazioni di taratura effettuate per i Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) devono essere comunicate al gestore della rete elettrica secondo le modalità previste dalla Delibera 786/2016/R/EEL.

L’art. 2 della Delibera 786/2016/R/EEL prescrive che per gli impianti fotovoltaici, sia già esistenti che di prossima realizzazione, la verifica del deve essere effettuata:

  • per i Sistemi di Protezione di Interfaccia, nel caso di impianto di fotovoltaico connesso in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW;
  • per i soli Sistemi di Protezione di Interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), nel caso di impianto di produzione connesso in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW.

 

Caso particolare

Nel caso in cui un impianto fotovoltaico presenti le seguenti condizioni (contemporaneamente):

  • ha una taglia di potenza compresa fra 11,08 kWp e 20 kWp;
  • è stato connesso in rete prima del 30 giugno 2012;
  • non ha mai subito alcuna sostituzione di componenti (specie inverter);
  • non possiede più di 3 inverter;

con molta probabilità non possiede SPI esterno e quindi non dovrebbe essere sottoposto all’obbligo di verifica ai sensi della Delibera 786/2016/R/EEL.

In caso contrario, ovvero se c’è stata ad esempio una sostituzione di qualche componente elettrico (ad esempio inverter), occorre accertarsi se è stato installato anche un SPI esterno in tale occasione.

L’accertamento deriva dall’esistenza di una nota ambiguità normativa in merito alla Delibera 84/2012/R/EEL, per cui l’obbligatorietà dell’SPI esterno in tali casi di fatto è fissata discrezionalmente dal gestore di rete locale o comunque dell’eventuale installatore scrupoloso che a priori potrebbe aver introdotto un SPI esterno interpretando restrittivamente le prescrizioni della Delibera 84/2012/R/EEL.

In merito alla periodicità delle verifiche periodiche, la Delibera 786/2016/R/EEL stabilisce la data massima entro cui deve essere obbligatoriamente effettuata la prima verifica (quella successiva alla connessione) o la verifica periodica (se è stata già effettuata una verifica in passato).

Nel caso di impianti fotovoltaici connessi in media e bassa tensione, le date massime previste dalla Delibera 786/2016/R/EEL per le verifiche con cassetta prova relè degli SPI esterni dipendono dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso, in particolare:

 

  • Impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 01/08/2016:
    • Data scadenza prima verifica: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico;
    • Data scadenza verifica periodica: entro 5 anni dalla verifica precedente;

 

  • Impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 01/07/2012 al 31/07/2016:
    • Data scadenza prima verifica: la verifica dovrà essere effettuata:
      • entro il 31/03/2018, qualora la data dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico è antecedente a più di 5 anni rispetto al 31/03/2018;
      • entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, qualora la data dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico non è antecedente a più di 5 anni rispetto al 31/03/2018;
      • qualora sia già presente una precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Delibera 786/2016/R/EEL , entro la data futura più lontana tra il 31/03/2018 e i 5 anni a partire dalla data di effettuazione della precedente verifica (anche se esiste già una precedente verifica documentata, questa verifica sarà considerata comunque “prima verifica”);
    • Data scadenza verifica periodica: entro 5 anni dalla verifica precedente;

 

  • Impianti fotovoltaici entrati in esercizio dal 01/01/2010 al 30/06/2012:
    • Data scadenza prima verifica: la verifica dovrà essere effettuata:
      • entro il 31/12/2017, qualora non sia già presente una una precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Delibera 786/2016/R/EEL;
      • qualora sia già presente una precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Delibera 786/2016/R/EEL , entro la data futura più lontana tra il 31/12/2017 e i 5 anni a partire dalla data di effettuazione della precedente verifica (anche se esiste già una precedente verifica documentata, questa verifica sarà considerata comunque “prima verifica”);
    • Data scadenza verifica periodica: entro 5 anni dalla verifica precedente;

 

  • Impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31/12/2009:
    • Data scadenza prima verifica: la verifica dovrà essere effettuata:
      • entro il 30/09/2017, qualora non sia già presente una una precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Delibera 786/2016/R/EEL;
      • qualora sia già presente una precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Delibera 786/2016/R/EEL , entro la data futura più lontana tra il 30/09/2017 e i 5 anni a partire dalla data di effettuazione della precedente verifica (anche se esiste già una precedente verifica documentata, questa verifica sarà considerata comunque “prima verifica”);
    • Data scadenza verifica periodica: entro 5 anni dalla verifica precedente.

 

Si precisa inoltre che:

  • Nel caso di sostituzione dei Sistemi di Protezione di Interfaccia esterni per guasto e/o malfunzionamento, la verifica sull’SPI deve essere effettuata immediatamente;
  • Qualora l’impianto fotovoltaico sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più Sistemi di Protezione di Interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione della periodicità di tutti i SPI si fa riferimento alla sezione avente la data di entrata in esercizio più vecchia.

È possibile richiedere la verifica del Sistema di Protezione di Interfaccio (SPI) del proprio impianto fotovoltaico a V.E.M. Srl mediante la compilazione del modello “Richiesta preventivo“, da inviare all’indirizzo e-mail impiantielettrici@vemverifiche.com, oppure inviando una richiesta all’interno della nostra “Area assistenza“.

L’importo relativo all’effettuazione delle verifiche dei Dispositivi di Protezione di Interfaccia (DPI) negli impianti fotovoltaici è definito da un nostro listino interno dedicato.

Nel caso di mancata verifica del Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) entro le tempistiche previste dalla Delibera 786/2016/R/EEL, il gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza dei termini previsti, invia ai soggetti proprietari dell’impianto fotovoltaico un ultimo sollecito per l’effettuazione della verifica. Il sollecito è trasmesso ai soggetti proprietari mediante il portale informatico previsto dal TICA (Testo integrato delle connessioni attive), a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata.

Passato un mese dal ricevimento del sollecito, se i soggetti interessati non avranno ancora effettuato la verifica del Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) andranno incontro alle seguenti sanzioni:

  • sospensione dell’erogazione degli incentivi previsti;
  • sospensioni delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti;
  • rischio di distacco dell’impianto fotovoltaico dalla rete del gestore (così come previsto nel regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete stessi).

La sospensione è revocata solo dopo comunicazione al gestore di rete ed al GSE di avvenuta effettuazione della verifica del Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI).