Abbiamo raccolto le domande ricorrenti su
A partire dal 1° ottobre 2024 è stato introdotto l’obbligo della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008.
Tale obbligo vale sia per le imprese italiane che per le imprese con sede in paesi UE o extra-UE (comprese le imprese individuali senza dipendenti).
Risultano soggetti all’obbligo della patente a punti tutti i lavori edili o di ingegneria civile, svolti all’interno dei cantieri, di cui all’ALLEGATO X del D.lgs. 81/2008, in particolare:
Per espressa previsione normativa, sono esenti dall’obbligo della patente a punti:
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili.
Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito.
Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
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