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Patente a punti nei cantieri

FAQ

A partire dal 1° ottobre 2024 è stato introdotto l’obbligo della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008.

Tale obbligo vale sia per le imprese italiane che per le imprese con sede in paesi UE o extra-UE (comprese le imprese individuali senza dipendenti).

 

Risultano soggetti all’obbligo della patente a punti tutti i lavori edili o di ingegneria civile, svolti all’interno dei cantieri, di cui all’ALLEGATO X del D.lgs. 81/2008, in particolare:

  1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per espressa previsione normativa, sono esenti dall’obbligo della patente a punti:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • i soggetti in possesso di SOA di III classe, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili.

Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito.

Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

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